Statuto Eureca

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciassette il giorno
del mese di

in Roma,
Avanti a me dr. Maurizio MISURALE, Notaio in Roma, con studio in via in Lucina n. 17, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
SONO PRESENTI

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – I comparenti suddetti dichiarano di costituire, come con il presente atto, costituiscono, una Associazione denominata “”EURECA Europa Etica dei Cittadini e delle Autonomie”.
ART. 2 – L’Associazione ha sede in Roma (RM), attualmente in Largo Messico n. 7 presso lo studio dell’Avv. Prof. Federico Tedeschini.
ART. 3 – L’Associazione ha contenuto e struttura democratici: essa è retta dallo Statuto, riportato in calce al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale nel quale sono specificati lo scopo, il patrimonio e le norme sull’ordinamento e sull’Amministrazione dell’Associazione, nonchè i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.
ART. 4 – I comparenti, riuniti in prima assemblea, determinano i componenti il Consiglio Direttivo in numero di sette ed a comporlo, per i prossimi tre anni, vengono nominati i sig.ri:
1) Federico Tedeschini;
2) Angelo Maria Polimeno;
3) Donatella Visconti;
4) Marco Staderini;
5) Daniela Becchini;
6) Lucio Golino;
7) J.R. James.
Alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il Dott. Angelo Maria Polimeno al quale spettano la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
ART. 5 – Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative per il primo anno stabilite in Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) per ciascun socio fondatore.
ART. 6 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.
ART. 7 – Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell’Associazione.
“STATUTO
Art. 1 – E’ costituita un’Associazione denominata “EURECA Europa Etica dei Cittadini e delle Autonomie”, con sede in Roma (RM).
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
Art. 2 – La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100; gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3 – L’Associazione, libera ed indipendente, senza fini politici, non ha scopi di lucro nè finalità speculative di alcun genere ed è da considerare ad ogni effetto come una delle formazioni sociali riconosciute e garantire dall’art. 2 della Costituzione.
L’Associazione intende operare per un Europa che sia vicina ai cittadini senza distinzioni di sorta, coerente con i valori di pace, crescita, lavoro e solidarietà indicati dai padri fondatori, lontana da qualunque condizionamento ideologico, ancorata ai principi cardine della democrazia e dell’uguaglianza, rispettosa della sovranità dei singoli Stati, del voto popolare e dei diritti di tutti e di ognuno compreso il pronunciamento sulle regole dell’Unione, rigorosa nella corretta applicazione dei Trattati Europei, riconoscendone l’assoluta prevalenza sulle norme di rango inferiore, tendente quindi all’abolizione del c.d. “fiscal compact”.
Al fine del raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà farsi promotrice:
– di iniziative finalizzate a stimolare le istituzioni e la politica al rispetto ed alla correttezza applicazione delle leggi europee e nazionali;
– di azioni giudiziarie ed extragiudiziarie dinanzi alle corti nazionali e della Unione Europea e della CEDU al fine della tutela dei diritti dei cittadini, con espresso riferimento al diritto di petizione;
– di convegni, seminari di studio, tavole rotonde, dibattiti, incontri, spettacoli, mostre, volte ad approfondire il comune denominatore di identità dei popoli dell’UE, unitamente agli aspetti storici, culturali, artistici e religiosi degli Stati della Unione Europea;
– di pubblicazioni, nonchè la produzione, coproduzione e distribuzione di audiovisivi ed altro materiale in genere che illustrino e divulghino la conoscenza tra il pubblico dei vari aspetti culturali, storici, artistici e religiosi degli Stati della UE;
– della raccolta dei fondi, servizi e risorse umane per lo sviluppo delle attività inerenti e che meglio favoriscano i propri scopi essenziali.
Art. 4 – I soci in regola con il pagamento di quote e contributi ordinari e straordinari hanno diritto di partecipare all’attività dell’Associazione e dei suoi organi, in particolare di intervenire e votare nelle Assemblee.
Essi devono rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente approvati dai competenti organi sociali, versare con le modalità previste, le quote associative e le contribuzioni speciali stabilite dall’Assemblea, intendendosi i relativi debiti riconosciuti con l’ammissione all’Associazione.
Art. 5 – I soci si distinguono in due categorie:
– Soci fondatori;
– Soci ordinari.
Sono soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione, ovvero sono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari tutti gli altri.
Art. 6 – La qualità di socio, sia fondatore che ordinario, si acquista con la delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo in seguito a presentazione della relativa domanda in carta semplice da parte dell’interessato, che è anche tenuto a versare la propria quota di partecipazione, nella misura stabilita dall’Assemblea.
Possono essere ammessi in qualità di socio, oltre che le persone fisiche anche enti pubblici, associazioni di categoria, enti universitari, associazioni senza fini di lucro, fondazioni, persone giuridiche, enti ed organismi che hanno contribuito con elargizioni o in altro modo significativo al perseguimento degli scopi associativi.
La qualità di socio si perde per:
– morte od estinzione;
– recesso volontario che ha effetto dalla fine dell’anno in corso;
– decadenza, per sopravvenuta impossibilità di concorrere all’attuazione degli scopi sociali;
– esclusione per gravi inadempienze alle norme del presente statuto o dei regolamenti, nonchè alle decisioni legittimamente assunte dagli organi sociali, per condanna penale o in altri gravi casi di indegnità.
La decadenza e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con voto inappellabile.
Art. 7 – Le quote sociali di partecipazione sono determinate annualmente dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
L’assemblea può inoltre stabilire contribuzioni speciali per la copertura delle spese di carattere straordinario.
Le quote sociali ordinarie sono dovute entro cinque giorni dall’inizio di ogni anno finanziario che viene stabilito dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; quelle straordinarie sono invece dovute entro trenta giorni dalla delibera che ne dispone il versamento.
La cessazione del rapporto sociale per recesso, decadenza od esclusione non esime il socio dal pagamento di tutte le quote all’Associazione per l’intero anno finanziario in corso.
Art. 8 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote e contributi sociali;
b) da eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato e di altri enti;
c) da liberalità, lasciti ed erogazioni da chiunque disposte;
d) da ogni altro provento, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti, ivi compresi eventuali residui attivi od avanzi di gestione di precedenti esercizi.
Il Consiglio Direttivo redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo dell’esercizio.
Art. 9 – Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo composto da cinque a ventuno membri;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) i due Vice Presidenti del Consiglio Direttivo;
e) il Segretario Generale;
f) il Comitato Scientifico composto da cinque a quindici membri.
Art. 10 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento di quote e contributi ordinari e straordinari, le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti eventualmente approvati, vincolano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o non aventi diritto a partecipare alle riunioni.
Delle deliberazioni relative a modifiche statutarie, approvazione di regolamenti, contributi straordinari o spese straordinarie deve essere data comunicazione a tutti i Soci.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Essa deve essere convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale od in altro luogo purchè in Roma/Italia ?????

a mezzo avviso spedito a tutti i soci, per raccomandata, ovvero per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, che dovrà indicare il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza, in prima ed in seconda convocazione e l’Ordine del Giorno.
L’Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Presidente quando ne faccia richiesta almeno il 30% (trenta per cento) dei soci fondatori e l’80% (ottanta per cento) di tutti i soci.
In mancanza di regolare convocazione, l’Assemblea può legittimamente costituirsi con la presenza, in proprio o per delega, di tutti i soci aventi diritto ad intervenire, purchè siano altresì presenti di persona tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Ciascun socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio della stessa categoria avente diritto a parteciparvi mediante delega scritta con l’indicazione dell’Ordine del Giorno.
Il numero di deleghe di cui ciascun socio può esser portatore non supera le dieci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo stesso.
Spetta al Presidente dell’assemblea accertare la legittimazione all’intervento in Assemblea e la regolarità delle deleghe, dirigere e presiedere le riunioni.
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o per chiamata nominale, salvo che, trattandosi dell’elezione a cariche sociali, almeno un quarto dei votanti e la metà dei soci fondatori presenti ovvero la maggioranza dei membri presenti del Consiglio Direttivo richiedano la votazione a scrutinio segreto.
Art. 12 – L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
Essa è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di oltre la metà dei soci fondatori aventi diritto di voto, qualunque sia la percentuale di presenza dei soci ordinari.
Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati di entrambe la categorie, purchè alla formazione di tale maggioranza concorra il voto favorevole della metà più uno dei soci fondatori presenti.
ART. 13 – L’Assemblea ordinaria delibera:
– l’approvazione della relazione annuale del Consiglio sull’attività sociale;
– le quote ed i contributi, ordinari e straordinari, a carico dei soci;
– l’approvazione di eventuali regolamenti;
– l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
– la nomina delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Presidente, due Vice Presidenti, Segretario Generale, Comitato Scientifico e quant’altro);
– la nomina del Segretario Generale;
– su ogni altro argomento a Lei sottoposto.
ART. 14 – L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 11 comma 4.
Essa è regolarmente costituita con la presenza – in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione – di oltre la metà dei soci fondatori aventi diritto di voto, qualunque sia la percentuale di presenza dei soci ordinari, e delibera con il voto favorevole (sia in prima che in seconda convocazione) della maggioranza dei soci di entrambe le categorie presenti e/o rappresentati purchè alla formazione di tale maggioranza concorra il voto favorevole della metà più uno dei soci fondatori presenti.
ART. 15 – L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche statutarie su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto;
b) sull’eventuale scioglimento dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio sociale;
c) sull’eventuale fusione con altri enti od associazioni.
ART. 16 – Il Consiglio Direttivo è composto di non meno di cinque e non più di ventuno membri di cui la maggioranza scelta fra i soci fondatori ed eventualmente gli altri fra i soci ordinari, eletti dall’Assemblea ordinaria, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ove già non vi abbia provveduto l’Assemblea all’atto della nomina, il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e due Vice Presidenti.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, ma comunque meno della metà, si provvederà alla loro sostituzione secondo i criteri sopra indicati nella prima Assemblea successiva. I consiglieri così eletti restano in carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio.
Se cessano più della metà dei consiglieri, si intende decaduto l’intero Consiglio e deve essere immediatamente convocata l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.
ART. 17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale od altrove purchè in Roma /Italia anche in teleconferenza.
Le riunioni sono convocate, a cura del Presidente, a mezzo lettera, telegramma o telefax o posta elettronica spedita almeno tre giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età ed in assenza anche di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente. Le funzioni del Segretario sono svolte da uno dei Consiglieri.
Per la costituzione del Consiglio, se regolarmente convocato, è necessaria la presenza, di persona, di almeno la metà di quelli designati fra i soci fondatori.
In mancanza di regolare convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti purchè a detta maggioranza concorra il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti scelti tra i soci fondatori.
Di tutte le riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere in apposito libro.
ART. 18 – Spetta al Consiglio deliberare:
a) sugli indirizzi generali dell’Associazione e sulle singole sue iniziative;
b) sulle proposte di modifiche statutarie ed approvazione di regolamenti da presentare all’Assemblea;
c) sulla proposizione di azioni giudiziarie ed amministrative;
d) sull’ammissione, sull’esclusione e la decadenza dei soci;
e) su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
f) sulla nomina di procuratori dell’Associazione;
g) sulla proposta di nomina del Comitato Scientifico;
h) sulla autorizzazione alla costituzione di Associazioni e Comitati affiliati ad “EURECA, Europa Etica dei Cittadini e delle Autonomie”, negli altri paesi della Unione Europea.
Il Consiglio può delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, o ad altro suo componente congiuntamente o disgiuntamente.
ART. 19 – Il Presidente è nominato dall’assemblea e qualora questa non provveda, dal Consiglio Direttivo.
Spettano al Presidente:
– la presidenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
– il rilascio di procure alle liti ad avvocati, di procure speciali per singoli atti o per più atti.
ART. 20 – Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente più anziano le funzioni sono assunte dall’altro Vice Presidente.
I Vice Presidente sono nominati dall’assemblea e, in caso questa non provveda, dal Consiglio Direttivo.
ART. 21 – Il Segretario Generale è nominato dall’assemblea o, ed in caso questa non provveda, dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale coordina e predispone le attività del Consiglio Direttivo, supporta sul piano tecnico-legale il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Vice Presidenti, sovrintende alla organizzazione amministrativa dell’Associazione, esercita le funzioni di Tesoriere, controllando le entrate e le uscite dell’Associazione, assume, dirige e licenzia il personale dipendente nelle forme di legge.
ART. 22 – Il Comitato Scientifico è nominato dall’assemblea su proposta del Comitato Direttivo. I suoi componenti partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo con facoltà per il Presidente di esprimere un voto consultivo.
Il Comitato Scientifico è composto da soci e non soci scelti tra personalità di chiara fama nell’ambito storico, culturale, dell’economia e del lavoro, artistico e religioso e promuove l’immagine della Associazione in tutti i campi nei quali si svolge la attività dell’Associazione stessa; il Suo Presidente partecipa di diritto all’Assemblea.
ART. 23 – Verificandosi una causa di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibera circa la destinazione del patrimonio residuo dopo l’estinzione delle passività.
ART. 24 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nell’atto costitutivo, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di associazioni.”
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto ai comparenti che lo sottoscrivono alle ore e lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.
Occupa